Agenzia delle Entrate
Alcune Amministrazioni hanno chiesto se le retribuzioni di risultato pagate nel 2017 ma relative agli anni 2013, 2014 e 2015 siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nel pagamento ha superato l’arco temporale «fisiologico» di un anno. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che può applicarsi la tassazione separata in due casi:
• eventi di natura giuridica, consistenti nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, cui non abbiano concorso le parti con un rinvio strumentale del pagamento;
• situazioni oggettive di fatto, che impediscono il pagamento nei tempi ordinari adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.