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Previdenza e contribuzione

Imponibili anche le somme concesse ai lavoratori per il «riscatto di laurea»

Agenzia delle Entrate

Solo gli emolumenti oggetto di specifiche disposizioni possono sfuggire al «principio di omnicomprensività della retribuzione» che riconduce ad imponibile fiscale (e, dunque, previdenziale) ogni somma o valore corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente.
Tra le deroghe – e le esenzioni – rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Diversi sono i contributi facoltativi quali quelli versati per il riscatto degli anni di studio universitario.
Nel caso esaminato dall’Agenzia, un datore di lavoro si proponeva di incentivare l’esodo di alcuni dipendenti offrendo loro, nell’ambito di un più ampio incentivo all’esodo, un importo da versare proprio per il riscatto degli anni di laurea. si è chiesto quindi all’Agenzia se tali importi siano da assoggettare ad imposta come incentivo all’esodo o se possano essere esenti, ai sensi dell’art. 51, lett. ‘h’, T.U.I.R.
A giudizio dell’Agenzia, l’incentivo all’esodo, comprensivo della quota destinata a riscattare i periodi d’istruzione universitaria, dovrà essere assoggettato a tassazione separata con l’aliquota del TFR.

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