CGUE, Sez. VI
Due lavoratori interinali adivano il Tribunale denunciando di aver ricevuto un trattamento peggiorativo rispetto ai dipendenti diretti dell’impresa utilizzatrice, in relazione al calcolo delle ferie maturate e delle indennità dovute per il loro mancato godimento. La società difendeva la correttezza del meccanismo di calcolo attuato, sostenendo che fosse coerente con il regime speciale in materia di godimento di ferie retribuite applicato ai lavoratori interinali. Il Tribunale chiedeva, quindi, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla eventuale sussistenza di disparità di trattamento tra i lavoratori interinali ed i colleghi assunti direttamente dall’impresa.
La Corte osserva come le norme comunitarie non consentano alle legislazioni nazionali di introdurre regole che causano un trattamento economico peggiorativo per i lavoratori interinali rispetto ai dipendenti diretti, a parità di mansioni svolte. La Corte rileva, in particolare, che le indennità per le ferie non godute rientrano tra le «condizioni di base di lavoro e d’occupazione» che, ai sensi della Direttiva n. 104/2008, non possono causare un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori somministrati.