Corte d’Appello di Milano
Un lavoratore, licenziato durante il periodo di prova, ha lamentato l’illegittimità del recesso per essere lo stesso, a suo avviso, riconducibile a scelte organizzative della società. La Corte, ritenendo legittima la condotta datoriale, ha precisato che il recesso nel periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604. Conseguentemente, il licenziamento non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione circa la valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore.
La validità del recesso può essere contestata in giudizio solo allegando fatti che dimostrino l’illiceità del motivo e, dunque, l’invalidità dell’atto negoziale unilaterale. L’onere probatorio su tale motivo, oltre a quello del positivo superamento della prova, incombe sul lavoratore.
In ogni caso, alla declaratoria di illegittimità del recesso – anche in presenza dei requisiti numerici – consegue non già l’applicazione della L. n. 604/1966 o dell’art. 18 St. Lav., ma unicamente la prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante rispetto al termine fissato oppure il risarcimento del danno.