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Retribuzione e benefit

Prescrizione dei crediti retributivi: in costanza di rapporto non decorre mai!

Corte d’Appello di Milano

La prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore subordinato non decorre in costanza di rapporto ma dalla sua cessazione, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Ciò poiché in costanza di rapporto il lavoratore subordinato si trova in una condizione di timore («metus») nei confronti del datore di lavoro che gli impedisce di far valere i propri crediti.
Sulla base di questo principio, la Corte d’Appello ha condannato una società a pagare crediti retributivi maturati da un proprio dipendente tra il 2007 e il 2012 a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno e notturno festivo, poiché ha ritenuto che tali crediti non fossero prescritti.
L’orientamento in parola conferma alcune decisioni rese in precedenza dal Tribunale di Milano. Va segnalato che, nel mese di febbraio 2019, la stessa Corte aveva tuttavia respinto un appello sul punto ritenendo, al contrario, che i crediti invocati si fossero prescritti secondo le regole ordinarie.

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