Corte d’Appello di Milano
In tema di licenziamento per ragioni economiche, il giudice non può sindacare i criteri di gestione dell’impresa e il giustificato motivo oggettivo del licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.
Il giudice di merito deve accertare la effettiva sussistenza della riorganizzazione dell’impresa e il nesso causale tra la riorganizzazione e il licenziamento, oltre che l’impossibilità del datore di lavoro di ricollocare il lavoratore all’interno dell’impresa (c.d. «repechage»).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore per essere le mansioni di questi (manutenzione e pulizia di ambienti sportivi) esternalizzate a un’altra società. La società datrice di lavoro, inoltre, aveva provato di non poter adibire il lavoratore ad un altro servizio.
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