Corte d’Appello di Milano
In caso di corresponsione dell’indennità di trasferta, il datore di lavoro ha l’onere di provare la trasferta.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha dichiarato l’illegittimità della corresponsione dell’indennità di trasferta poiché l’istruttoria giudiziale aveva dimostrato che i lavoratori avevano prestato la loro attività solamente nella sede di lavoro indicata nel contratto e il datore di lavoro non aveva provato che i lavoratori avevano effettuato trasferte.
Le somme corrisposte pertanto devono essere assoggettate a contribuzione piena.
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