Skip to main content

È valida la richiesta di conciliazione inviata via PEC quale scansione della lettera firmata a mano

Corte d’Appello di Milano

Una lavoratrice licenziata ha invitato la società al tentativo di conciliazione. Tale invito interrompe i termini di 180 giorni per la proposizione del ricorso. Il suo avvocato aveva trasmesso alla società una PEC con allegata la scansione della lettera con cui proponeva l’invito alla conciliazione; la lettera scansionata era stata firmata a mano dalla lavoratrice e dal legale medesimo.
Secondo la società datrice di lavoro, questa modalità non soddisfaceva i requisiti di legge e, quindi, non era idonea ad interrompere il decorso dei termini per proporre ricorso giudiziale che sarebbero dunque spirati impendendo alla lavoratrice di impugnare il licenziamento.
Secondo la Corte, invece, la comunicazione era valida. Infatti:
• la trasmissione via PEC corrisponde all’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, che è la modalità richiesta dalla legge;
• lo scopo di far venire la società a conoscenza della richiesta di attivazione della procedura di conciliazione era comunque stato raggiunto e ciò vale a sanare gli eventuali vizi formali.
Conseguentemente, la lavoratrice non era decaduta dai termini di impugnazione del licenziamento.

Translate