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Il trasferimento d’azienda non può giustificare il licenziamento

Corte di Cassazione

Una lavoratrice veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo per soppressione del proprio posto di lavoro in vista di una fusione tra società.
La Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento d’azienda non può giustificare il licenziamento: «[…] il trasferimento [d’azienda] non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, [ma] l’alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale; ne consegue che il trasferimento di azienda non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che questo abbia fondamento nella struttura aziendale, e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo». La Corte di Cassazione ha affermato che la soppressione del posto di lavoro della lavoratrice non risultava provata e ha dichiarato il licenziamento della lavoratrice illegittimo, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, Statuto.

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