Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, Statuto, il lavoratore può ottenere una pronuncia di reintegra nel posto di lavoro ogni qualvolta il fatto che gli è contestato «sia insussistente». L’insussistenza del fatto comprende sia i casi in cui il fatto non si è verificato materialmente, sia i casi in cui il fatto si è verificato ma non ha rilievo disciplinare.
Ad esempio, l’addebito di aver rubato non è dimostrato in giudizio (insussistenza del fatto materiale); oppure l’addebito è provato ma non ha rilievo disciplinare («hai spezzato la punta alla matita»: insussistenza giuridica).
Tale principio, ha stabilito la Cassazione con un’importante decisione, è applicabile anche alla tutela prevista dal «Jobs act», per i rapporti sorti a partire dal 7 marzo 2015.