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Lavoro a tempo parziale

Se manca l’accordo scritto, la riduzione di orario può essere provata con il comportamento delle parti

By 29 Maggio 2019Agosto 23rd, 2023No Comments

Corte di Cassazione

Una Cooperativa gestiva un servizio di asilo nido per un Comune. Inizialmente, gli educatori della Cooperativa osservavano un orario di lavoro di 38 ore settimanali ma, successivamente, concordavano verbalmente con la Cooperativa una riduzione dell’orario di lavoro per complessive 36/34 ore settimanali.
In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, una lavoratrice agiva in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive tra il maggiore orario di lavoro previsto dal CCNL applicato dalla Cooperativa (38 ore settimanali) rispetto all’orario di lavoro effettivamente svolto (36 ore settimanali).
La Corte di Cassazione ha affermato che «il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa». «In merito alla prova di un tale accordo […] Ess[a] può […] essere assolt[a] […] per facta concludentia, e ciò anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto […]»
Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova della riduzione dell’orario di lavoro risultasse dal comportamento concludente delle parti e ha rigettato la domanda della lavoratrice volta a ottenere il pagamento delle differenze retributive.

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