Corte di Cassazione
Nel contratto d’appalto, la solidarietà tra committente e appaltatore riguarda gli emolumenti di natura strettamente retributiva e i contributi previdenziali.
Il termine di decadenza dall’azione giudiziale per ottenere il pagamento dei crediti retributivi è di due anni dalla cessazione dell’appalto. Tale termine non si applica all’azione promossa dagli Enti previdenziali per i crediti contributivi che sono invece soggetti al solo termine prescrizionale (5 anni).