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Salute e sicurezza sul lavoro

La delega in materia di igiene e sicurezza deve essere effettiva e reale, altrimenti le responsabilità rimangono in capo al datore di lavoro

Corte di Cassazione., IV Sez. Pen.

Un lavoratore, delegato alla sicurezza, è stato condannato per lesioni gravi nei confronti di un altro lavoratore che aveva subito un infortunio per non avere mai preso provvedimenti di messa in sicurezza.
In realtà, già da tempo (prima dell’infortunio) egli era stato liberato dalla delega relativa a quel tipo di interventi.
La Cassazione lo ha ritenuto non responsabile dell’accaduto.
La Corte ha ricordato che la delega di funzioni in materia di igiene e sicurezza investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito delegato.
Qualora le problematiche relative alla sicurezza coinvolgono scelte di fondo della politica aziendale, viceversa, il responsabile rimane il datore di lavoro.

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