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Distacco nazionale

Requisiti del distacco

By 7 Aprile 2015Luglio 11th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore distaccato chiedeva la costituzione del rapporto di lavoro subordinato in capo all’effettivo datore beneficiario della prestazione lavorativa.
I giudici di merito ritenevano legittimo il provvedimento di distacco, ravvisando tutti gli elementi propri della fattispecie e, in particolare, l’interesse del datore distaccante nonché la conservazione del potere direttivo in capo allo stesso, oltre al non necessario consenso del dipendente al distacco.
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento di distacco, ricordando che la fattispecie in esame è consentita a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo del datore di lavoro che la dispone, determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità della decisione, coincidente con la durata dell’interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un soggetto terzo.

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