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Premio di fedeltà in caso di trasferimento di azienda

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un dipendente, passato ad altra società, a seguito della cessione del ramo d’azienda cui apparteneva, chiedeva all’impresa alienante il pagamento del premio di fedeltà, avendo raggiunto l’anzianità di servizio, prevista dal contratto collettivo della cedente, per l’erogazione dello stesso. In realtà, la clausola del contratto collettivo dell’impresa cedente subordinava il diritto all’erogazione del premio non solo alla maturazione dell’anzianità di servizio, ma anche alla cessazione del rapporto per dimissioni volontarie.
L’impresa acquirente applicava invece un diverso contratto collettivo che non prevedeva l’erogazione del premio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mera maturazione dell’anzianità di servizio da parte del dipendente rappresentasse una condizione necessaria – ma non sufficiente – per la maturazione del diritto al premio, atteso che lo stesso era condizionato altresì alle dimissioni del lavoratore.
In mancanza delle dimissioni, dunque, il lavoratore non aveva diritto al pagamento del premio da parte del vecchio datore. Né da parte del nuovo datore, il cui CCNL non prevedeva il premio di fedeltà.

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