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Licenziamento per giusta causa

Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionali alle mancanze

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice veniva adibita dagli originari compiti impiegatizi a mansioni fisicamente onerose, comportanti anche la movimentazione di carichi. Si trattava quindi di mansioni ritenute dequalificanti.
La lavoratrice reagiva rifiutandosi di eseguire le nuove mansioni. La società le contestava disciplinarmente l’inadempimento e, all’esito, la sanzionava con ripetute sospensioni disciplinari, tutte impugnate dalla lavoratrice.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha stabilito che, anche in presenza di un codice disciplinare che autorizza una certa sanzione per una mancanza, resta riservato al giudice il compito di operare una valutazione della proporzionalità, alla luce di una visione che tenga conto degli aspetti oggettivi e soggettivi del caso.
Nel caso in esame la Corte ha ribadito la non proporzionalità della sospensione disciplinare, ritenuta eccessivamente severa in considerazione del fatto che la condotta della lavoratrice era una reazione a mansioni dequalificanti.

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