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Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento basato su un fatto contestato con grave ritardo può condurre alla reintegrazione

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel caso esaminato, il licenziamento era stato irrogato per un fatto contestato ad oltre un anno di distanza dalla sua commissione (si trattava di assenza ingiustificata dal posto cui la lavoratrice era stata destinata, a seguito di un trasferimento). Nel giudizio di merito, la società (Poste Italiane) era stata condannata alla reintegrazione della lavoratrice e al risercimento del danno. La datrice di lavoro ricorreva pertanto in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’intempestività della contestazione disciplinare poteva essere sanzionata, al più, come vizio formale/procedurale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, Statuto e, dunque, senza reintegrazione e con l’applicazione di un’indennità risarcitoria compresa tra 6 e 12 mensilità.
Nel respingere il ricorso e confermare la condanna della società, la Suprema Corte ha chiarito che un fatto non tempestivamente contestato ex art. 7, L. n. 300/1970, deve essere considerato come «insussistente», poichè inidoneo ad essere verificato in giudizio, con conseguente applicabilità del regime di tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970. Si tratta in realtà, prosegue la Corte, di una violazione commessa dal datore di lavoro di natura formale ma di carattere radicale poichè, coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce in radice che il Giudice accerti la sussistenza o meno del «fatto». Sul piano letterale, conclude la sentenza, la norma applicata parla di insussistenza del «fatto contestato» (quindi contestato regolarmente) e pertanto, a maggior ragione, non può che riguardare anche l’ipotesi in cui il fatto sia stato contestato in aperta violazione dell’art. 7.

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