Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Secondo la Suprema Corte, l’esercizio del potere datoriale di modificare le mansioni dei propri lavoratori dipendenti è legittimo a condizione che le nuove mansioni siano sostanzialmente omogenee alle precedenti, a prescindere dalla loro riconducibilità al medesimo livello contrattuale.
Si tratta di una decisione resa sulla base della disciplina delle mansioni precedente la riforma introdotta dal «Jobs act», rimarcando la differenza del vecchio regime. Secondo il nuovo art. 2103 Cod. civ., tutte le mansioni riconducibili allo stesso livello contrattuale e categoria legale sono esigibili.
È pertanto lecito ritenere che, se il caso esaminato dalla Corte si fosse verificato oggi, la decisione avrebbe forse avuto segno opposto.
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