Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, un trasferimento di ramo d’azienda è stato ritenuto illegittimo con ordine del giudice impartito alla società cedente di ripristinare il rapporto di lavoro con i dipendenti ceduti. Il cedente non ha dato esecuzione all’ordine di ripristino del rapporto e i dipendenti hanno chiesto, in aggiunta alle retribuzioni nel frattempo ricevute dal cessionario, anche la retribuzione (per intero) da parte del cedente.
La Suprema Corte ha chiarito che in tale situazione l’ex datore di lavoro torna ad essere obbligato al pagamento delle retribuzioni, anche se i lavoratori, per effetto del suo rifiuto, non hanno potuto riprendere il lavoro. Sennonché le retribuzioni che costoro hanno nel frattempo ricevuto dal cessionario vanno dedotte da quanto dovuto dal cedente che, pertanto, rimarrà obbligato solo per le eventuali differenze retributive.
I lavoratori, pertanto, non potranno cumulare le due retribuzioni.
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