Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di illegittimità del licenziamento disposto da una ONLUS può comunque trovare applicazione l’art. 18 Statuto dei Lavoratori e, dunque, la reintegrazione del lavoratore nel caso in cui l’ente datoriale non soddisfi i requisiti previsti dall’art. 4, L. n. 108/1990, ossia: per statuto i) persegua un fine ideologicamente orientato di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto ed ii) operi con criteri rivolti al perseguimento dei fini sociali dell’ente, senza riguardo a criteri di economicità, anche se finalizzati al tendenziale pareggio tra costi e ricavi.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha ordinato la reintegrazione di un lavoratore sulla scorta di tali principî. Ad avviso della Corte, infatti, l’esclusione dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori richiede che il datore di lavoro sia un «non imprenditore», che svolga «senza fini di lucro» una attività «di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto»; ciò non si verifica allorché l’ente eserciti un’attività strutturata in modo di impresa, ossia, ai sensi dell’art. 2082 Cod. civ., agisca in modo «economico», vale a dire con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, a prescindere dall’esistenza di un fine lucrativo.
Applicando tali principî, la Suprema Corte ha ritenuto che la qualifica di ONLUS riconosciuta all’associazione convenuta non fosse sufficiente a sancirne la natura non imprenditoriale.
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