Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice contestava la legittimità del licenziamento subito per superamento del periodo di comporto.
A fronte delle critiche formali sollevate dalla lavoratrice, la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento secondo il quale il datore non deve specificare nella lettera di licenziamento i singoli giorni di assenza, bastando indicazioni più generiche volte ad evidenziare il superamento del comporto in base alla disciplina contrattuale applicabile. In giudizio, il datore dovrà allegare e provare le assenze.
Tuttavia, nel caso esaminato, la lettera di licenziamento recava soltanto l’indicazione del termine finale del comporto; ciò, ad avviso del Collegio, non soddisfa il requisito di sufficiente specificazione dei motivi con conseguente vizio del licenziamento.