Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il demansionamento accertato dal giudice può condurre ad un ordine di ripristino del diritto del lavoratore (per il futuro) ma non necessariamente ad un risarcimento economico (per il periodo nel quale il demansionamento ha avuto luogo).
Il datore di lavoro che esercita il proprio ius variandi deve comunque prestare particolare attenzione al fatto che la modifica non arrechi un danno alla professionalità del lavoratore che, come tale, potrebbe risultare risarcibile.
Secondo la Suprema Corte, il demansionamento può infatti dar luogo ad un danno consistente in un «impoverimento della capacità professionale del lavoratore» e/o «nella mancata acquisizione di un maggior saper fare».
Il risarcimento di tale danno tuttavia non è automatico e astratto. Al contrario, il lavoratore ha l’onere di fornirne la prova e di allegare in modo specifico «la natura e le caratteristiche del pregiudizio» subito. Saranno utili alla decisione del giudice elementi quali le caratteristiche, la durata, la gravità, la conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro dell’avvenuta dequalificazione professionale. Sarà necessario anche verificare se le aspettative di progressione professionale del lavoratore – che si assumono lese – siano precise e ragionevoli e, in concreto, siano state oggetto di frustrazione.
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