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Nessuna decadenza per il dipendente che rivendica il proprio trasferimento in caso di cessione di ramo d’azienda

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

I termini di decadenza previsti dall’art. 32, comma 4, lett. ‘c’, L. n. 183/2010, per l’impugnazione della cessione del contratto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda trovano applicazione solo se il lavoratore impugna la cessione e non anche se questi la «rivendica».
La disposizione richiamata, infatti, «deve intendersi relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti […] il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, [chieda] di ottenere il riconoscimento […] della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure […] di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto».

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