Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di appalto, il committente non risponde in solido con l’appaltatore che ha illegittimamente ridotto l’orario di lavoro di un proprio dipendente.
Come noto, l’estensione dell’orario di lavoro (da full-time a part-time o viceversa o modifica prestazione del part-time) non può essere imposta unilateralmente dal datore ma occorre il consenso di entrambe le parti. Ne consegue che, senza il consenso del lavoratore, la riduzione unilaterale dell’orario di lavoro espone il datore alla richiesta di risarcimento per le mancate retribuzioni.
Secondo la Suprema Corte, nel caso descritto, solamente il datore-appaltatore resta responsabile nei confronti del lavoratore mentre è esclusa la responsabilità solidale del committente non trattandosi di retribuzioni ma di un risarcimento.
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