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L. N. 104/1992

I permessi ex L. n. 104/1992 possono essere usati per un’assistenza ad ampio raggio

By 26 Ottobre 2020No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

È abuso del diritto, l’uso del permesso ex art. 33, L. n. 104/1992 per scopi diversi da quelli per cui è riconosciuto. La violazione rappresenta pertanto un illecito, sia nei confronti dell’INPS sia nei confronti del datore di lavoro. Tali permessi retribuiti sono concessi al lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità.
Nel caso esaminato dalla Corte, un lavoratore era stato licenziato in tronco con l’accusa di aver utilizzato i permessi in questione per soddisfare proprie esigenze di riposo e per partecipare ad un corso di formazione avente ad oggetto la patologia della persona assistita.
La Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento dichiarata dalla Corte d’Appello poiché non era risultato provato l’uso delle ore di permesso per scopi diversi da quelli previsti: il lavoratore, infatti, si era trattenuto nella casa del disabile (il padre affetto da Alzheimer) per molte più ore di quelle lavorative e di permesso, non potendosi quindi identificare le ore di assistenza vera e propria da quelle dedicate ad altri scopi. In particolare, rammenta la Corte, costituiscono comportamenti non rientranti nell’ambito dell’assistenza al disabile il semplice riposarsi, andare a fare la spesa per la propria famiglia, portare a spasso il cane. Tuttavia, il concetto di assistenza al disabile deve essere valutato in senso ampio potendo essere resa anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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