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L. N. 104/1992

I permessi ex L. n. 104/1992 possono essere usati per un’assistenza ad ampio raggio

By 26 Ottobre 2020Agosto 23rd, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

È abuso del diritto, l’uso del permesso ex art. 33, L. n. 104/1992 per scopi diversi da quelli per cui è riconosciuto. La violazione rappresenta pertanto un illecito, sia nei confronti dell’INPS sia nei confronti del datore di lavoro. Tali permessi retribuiti sono concessi al lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità.
Nel caso esaminato dalla Corte, un lavoratore era stato licenziato in tronco con l’accusa di aver utilizzato i permessi in questione per soddisfare proprie esigenze di riposo e per partecipare ad un corso di formazione avente ad oggetto la patologia della persona assistita.
La Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento dichiarata dalla Corte d’Appello poiché non era risultato provato l’uso delle ore di permesso per scopi diversi da quelli previsti: il lavoratore, infatti, si era trattenuto nella casa del disabile (il padre affetto da Alzheimer) per molte più ore di quelle lavorative e di permesso, non potendosi quindi identificare le ore di assistenza vera e propria da quelle dedicate ad altri scopi. In particolare, rammenta la Corte, costituiscono comportamenti non rientranti nell’ambito dell’assistenza al disabile il semplice riposarsi, andare a fare la spesa per la propria famiglia, portare a spasso il cane. Tuttavia, il concetto di assistenza al disabile deve essere valutato in senso ampio potendo essere resa anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito.

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