Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Dopo la cessione del suo rapporto di lavoro, nell’ambito di un trasferimento d’azienda, un lavoratore non riceveva più l’elemento della retribuzione per straordinario forfettizzato, ricevuto in passato per circa un decennio. La cessionaria riteneva infatti che tale elemento della retribuzione non fosse più dovuto poiché da un lato il compenso per lo straordinario forfettizzato era stato inglobato nel superminimo e dall’altro, dal momento che non venivano più richieste prestazioni in lavoro straordinario, il compenso non fosse più dovuto.
La Suprema Corte, ribadito il principio che assicura ai dipendenti la garanzia della conservazione dei diritti derivanti dal rapporto lavorativo ceduto, ha osservato che il compenso per straordinario forfetizzato costituisce un elemento della retribuzione funzionale alla prestazione resa oltre l’orario normale del lavoro; tuttavia, tale attribuzione patrimoniale nel tempo assume funzione diversa da quella originaria e può divenire, come nel caso esaminato, un superminimo non più riducibile in via unilaterale dal datore di lavoro.
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