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Somministrazione e contratto a termine: i rispettivi principî normativi non sono sovrapponibili

By 11 Novembre 2020No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Suprema Corte è recentemente intervenuta a tratteggiare le differenze tra somministrazione e contratto a termine.
Per alcuni aspetti il contratto di lavoro somministrato può essere accostato, sotto il profilo funzionale, al contratto a tempo determinato, essendo entrambi strumenti obiettivamente alternativi di acquisizione, diretta e indiretta, di prestazioni lavorative temporanee, ma i due contratti si distinguono tra loro in modo marcato.
Il contratto di somministrazione è un contratto commerciale tipico, collegato funzionalmente al contratto di lavoro somministrato stipulato dal lavoratore con l’agenzia di somministrazione, con il coinvolgimento pertanto di tre soggetti (anziché due).
Anche le finalità e le cautele approntate dall’ordinamento sono diverse poiché la legge non si prefigge l’obiettivo di prevenire l’abuso del ricorso alla somministrazione, come invece accade nella disciplina del contratto a termine. E ciò perché l’impiego tramite agenzia interinale non è considerato pericoloso, essendo apprezzato come forma di impiego flessibile, in quanto può concorrere efficacemente alla creazione di posti di lavoro.
Il giudice, pertanto, non può scrutinare la legittimità del contratto di somministrazione sulla base delle regole previste in materia di lavoro a termine, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha chiarito che il lavoro somministrato non è soggetto all’accordo quadro e alle direttive comunitarie in materia di lavoro a termine.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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