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Contratto di lavoro - Pattuizioni accessorie

Valido il corrispettivo mensile del patto di non concorrenza, purché congruo

By 1 Marzo 2021Gennaio 24th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice riteneva che il patto di non concorrenza apposto al proprio contratto di lavoro fosse nullo poiché prevedeva un corrispettivo annuo e che, in caso di cessazione del rapporto, le sarebbe spettato la sola parte maturata in corso di rapporto.
La Cassazione ha ritenuto il patto valido. Premesso che il patto di non concorrenza costituisce un contratto a sé e che il corrispettivo ivi stabilito, distinto rispetto alla retribuzione, deve possedere i requisiti di determinatezza o determinabilità, la nullità, ha spiegato la Corte, deve essere valutata sotto due distinti profili:
• per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo: costituisce un vizio di validità del patto in quanto contratto a sé; la giurisprudenza ha infatti affermato che stabilire un compenso variabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso sia indeterminabile; il requisito è soddisfatto anche quando sono indicati i criteri per la determinazione del corrispettivo;
• per incongruità del corrispettivo: sussiste quando l’ammontare del corrispettivo (eventualmente riproporzionato alla minor durata del rapporto) risulta manifestamente iniquo, sproporzionato o simbolico rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.
Occorre pertanto valutare la congruità del corrispettivo anche se determinato in un valore economico corrisposto ogni mese per l’intera durata del rapporto.

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