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Licenziamento collettivo

Il vizio del licenziamento collettivo può essere fatto valere solo dal lavoratore che ha subito pregiudizi

By 14 Aprile 2021Ottobre 26th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo applicato dalla società datrice di lavoro, ritenendo che essa avesse violato i criteri di scelta. In particolare, la lavoratrice riteneva che:
• non fosse stato rispettato il criterio delle scelte tecniche ed organizzative, che aveva fatto riferimento alla mera appartenenza ad un ufficio soppresso;
• le modalità applicative dei criteri di scelta fossero indicate in modo incompleto e non puntuale.
La Cassazione ha dato ragione alla società, in ragione del fatto che l’annullamento di un licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta può infatti essere richiesto esclusivamente dal lavoratore o dai lavoratori in ordine ai quali la violazione dei criteri di scelta abbia creato un pregiudizio concreto e abbia influito sulla collocazione in mobilità.
Nel caso in esame, la lavoratrice non aveva interesse ad impugnare il licenziamento: la ridotta anzianità e l’assenza di carichi di famiglia non le avrebbero infatti consentito di ottenere una collocazione in graduatoria tale da escluderne la licenziabilità e, comunque, non aveva fornito alcun elemento dal quale si potesse desumere il pregiudizio subito.

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