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Licenziamento per ragioni economiche

L’onere della prova nel licenziamento per ragioni economiche o organizzative

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In giudizio venivano dimostrate le ragioni della società e il licenziamento veniva confermato poiché:
• era stata dimostrata la sensibile contrazione del volume d’affari determinata dalla chiusura del negozio;
• l’assunzione di un altro dipendente a pochi giorni dal licenziamento impugnato era avvenuta per sostituire altro lavoratore dimesso con mansioni (di pasticciere) diverse da quelle del ricorrente.
La Corte ha ricordato che il lavoratore che impugna un licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e lamentare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare il rapporto.
Il datore, dal canto suo, deve provare l’esistenza del giustificato motivo oggettivo, ossia: l’effettiva sussistenza di una ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione o il funzionamento dell’azienda; che, al momento del licenziamento, non sussistevano posizioni analoghe a quella soppressa per mansioni equivalenti o inferiori; a tal fine non rilevano tutte le mansioni dell’organigramma aziendale ma solo quelle compatibili con le competenze professionali del lavoratore (tra cui quelle che siano state da lui già svolte).

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