Corte di Cassazione, Sez. Lav.
L’amministratore nonché socio di una cooperativa sovraintendeva i lavori durante la ristrutturazione dei locali e trasportava con l’auto aziendale i materiali necessari per il cantiere.
L’INAIL ha richiesto il pagamento dei premi dovuti poiché l’attività in oggetto avrebbe dovuto essere assicurata. L’amministratore si è opposto ma le ragioni dell’INAIL sono state confermate.
La Corte ha infatti chiarito che l’obbligo assicurativo è obbligatorio per i soci che prestano attività lavorativa per lo scopo della società. In caso di prestazione manuale l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività prestata sia in forma subordinata o autonoma.
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