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Per il demansionamento seguito al trasferimento d’azienda risponde il nuovo datore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore era coinvolto in un trasferimento del ramo di azienda, all’esito del quale entrava a far parte dell’azienda acquirente. Quest’ultima lo assegnava a mansioni diverse dalle abituali. Il trasferimento veniva successivamente dichiarato invalido e veniva altresì accertato il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento subito. Entrambe le società, l’acquirente e la venditrice, venivano condannate in solido al risarcimento di tali danni.
La Cassazione ha tuttavia chiarito in un tal caso, il vecchio datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile del demansionamento perpetrato dal nuovo datore. La responsabilità, infatti, grava su chi ha il potete di assegnare le mansioni.
Di conseguenza, solo la seconda impresa, l’acquirente, doveva essere ritenuta responsabile del demansionamento e condannata al risarcimento dei danni. E ciò, anche se il trasferimento di ramo d’azienda era stato successivamente dichiarato invalido.

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