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Il licenziamento del lavoratore pensionabile non opera se il pensionamento è rimesso alla facoltà del lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un conducente dei trasporti pubblici è stato licenziato per raggiunti requisiti pensionistici. Secondo il datore di lavoro, il dipendente aveva già maturato i requisiti per ottenere la pensione poiché la legge gli consentiva di anticipare il trattamento pensionistico di 5 anni rispetto ai limiti generali. Secondo il lavoratore, invece, l’azienda non aveva il diritto di licenziarlo poiché il pensionamento poteva aver luogo solo su richiesta del lavoratore.
La Corte ha accolto la tesi del lavoratore ricordando che solo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia consente il licenziamento libero del lavoratore. Le altre forme di pensionamento precoce richiedono, viceversa, la necessaria domanda del lavoratore di avvalersene.
Poiché, nel caso in esame, il lavoratore non aveva formulato alcuna domanda di pensione, il licenziamento – privo di qualunque giustificato motivo – risultava illegittimo. Pertanto, la società è stata condannata a reintegrare il lavoratore e a risarcirgli il danno.

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