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Licenziamento per giusta causa

Licenziamento disciplinare solo in casi tipizzati dal CCNL

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un’addetta al bar di una nota catena è stata licenziata per motivi disciplinari poiché, in un periodo di tre giorni, non aveva battuto 22 acquisti e non aveva consegnato gli scontrini ai clienti con omesso versamento in cassa. A suo dire, i responsabili del punto vendita chiedevano regolarmente ai cassieri di non registrare alcuni acquisti per impiegare il denaro non registrato per simulare la vendita dei prodotti in promozione, che dava diritto ai direttori a speciali incentivi.
Secondo il Tribunale, il comportamento della lavoratrice non rientrava tra le ipotesi per le quali il CCNL prevede la sanzione espulsiva ma doveva essere valutato come mera negligenza con la reintegrazione sul posto di lavoro ed indennità risarcitoria; la Corte d’Appello invece ha ritenuto che la lavoratrice avrebbe dovuto denunciare i propri capi e che il comportamento tenuto non poteva considerarsi una mera negligenza ma era volto a perseguire i vantaggi illeciti; ha comunque ritenuto sproporzionato il licenziamento ed ha applicato la tutela risarcitoria.
La Cassazione ha ritenuta insufficiente la motivazione dell’appello rinviando la causa per un nuovo esame di merito.

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