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Contratto di lavoro - Pattuizioni accessorie

Il divieto di storno non è un patto di non concorrenza

By 4 Agosto 2021Gennaio 24th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un dirigente con il ruolo di Senior Private Banker ha rassegnato le dimissioni per essere assunto da una banca concorrente. La banca ex datrice di lavoro ha agito in giudizio per veder accertata la violazione del patto di non concorrenza e del divieto di storno della clientela verso la banca concorrente.
Il Tribunale ha accertato la validità del patto di non concorrenza e ha condannato il dirigente a pagare le penali previste per la violazione del divieto di storno e del patto di non concorrenza ed a restituire il corrispettivo percepito per il patto di non concorrenza, per un totale superiore ad Euro 300.000.
Giunto il giudizio in Cassazione, la Corte ha confermato la validità del patto di non concorrenza poiché, per l’esiguità della durata, l’adeguatezza del compenso e l’estensione territoriale, il patto stipulato era compatibile con la possibilità per il lavoratore di assicurarsi un reddito idoneo a soddisfare le proprie esigenze di vita.
La Corte ha altresì precisato che un’autonoma clausola di divieto di storno non rientra nella previsione dell’art. 2125 Cod. civ. (norma che regola il patto di non concorrenza). L’ex dirigente si era infatti impegnato a non compiere atti specifici diretti a sviare la clientela dal precedente al nuovo datore di lavoro. Tale pattuizione è intesa a tutelare l’interesse della prima società alla conservazione del proprio avviamento e del proprio portafoglio clienti mentre non limita lo svolgimento delle attività lavorative del dipendente. Ne consegue che, per il divieto di storno, non è richiesta la previsione di uno specifico compenso.

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