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La responsabilità per il demansionamento grava anche sul cessionario se il trasferimento d’azienda è illegittimo

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore era ceduto ad un’altra azienda nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda, poi invalidata. Egli riteneva di essere stato demansionato e chiedeva il risarcimento sia al vecchio, sia al nuovo datore di lavoro.
Il lavoratore è risultato vittorioso sia davanti al Tribunale, sia presso la Corte d’Appello, che hanno condannato entrambe le società.
Il vecchio datore di lavoro, tuttavia, ha impugnato la decisione innanzi alla Corte di Cassazione poiché, a suo dire, dopo la cessione del ramo, la responsabilità era solo dell’impresa cessionaria la quale sola aveva utilizzato il lavoratore in attività non coerenti con la sua professionalità.
La Corte ha tuttavia chiarito che, data l’invalidità del trasferimento del ramo, il rapporto di lavoro era rimasto intestato al primo datore; mentre il rapporto con il secondo, è solo in via di fatto ma, comunque, produttivo di obblighi in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa.
Il duplice rapporto, quindi, legittima la responsabilità di entrambi i datori di lavoro.

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