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Licenziamento collettivo

Il rapporto di lavoro è riferibile a varie società del gruppo? Il licenziamento collettivo può risultare viziato

By 24 Gennaio 2022Ottobre 26th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il frequente collegamento economico-funzionale tra società appartenenti allo stesso gruppo non ha alcun effetto sui rapporti di lavoro costituiti da ciascuna di loro. Vi sono, tuttavia, alcuni casi in cui la concreta gestione dell’azienda fa si che il contratto di lavoro vada attribuito ad una pluralità di società. Ciò si verifica quando il Giudice accerta la sussistenza di un unico centro di imputazione della prestazione lavorativa. Tale situazione può avere luogo sia in seguito ad una deliberata simulazione in frode alla legge; sia all’interno di un gruppo «genuino» in cui si verifichi tuttavia di fatto una situazione di codatorialità. Le circostanze che rivelano tale unicità sono le seguenti: a) univocità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. In questi casi non è neppure decisiva la vicenda personale del singolo lavoratore che potrebbe anche non essere stato utilizzato da parte delle varie società. All’esito di tali considerazioni, la Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento, comunicato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, condannando le società, in solido, alla reintegrazione del lavoratore.

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