Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il CCNL applicato presso una S.p.A. stabiliva che per l’attribuzione di incarichi dirigenziali era necessario seguire una procedura valutativa dei requisiti oggettivi (ad esempio, la laurea) e soggettivi, legati cioè alla specifica professionalità dei lavoratori.
Un dipendente ha promosso ricorso contro la società, lamentando che la scelta nella promozione a dirigente che aveva favorito altri colleghi era viziata per mancanza della motivazione; tale violazione gli aveva cagionato un danno da perdita di chances. La società si è difesa facendo valere la discrezionalità della propria valutazione, dal momento che non si trattava di un concorso ma di una mera procedura valutativa.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno tuttavia accolto le richieste del lavoratore.
Giunti innanzi alla Suprema Corte, questa ha osservato che anche una semplice procedura valutativa impone l’obbligo al datore di motivare le scelte compiute. Ciò deriva dal rispetto delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, se non viene fornita la motivazione, non è possibile per chi si ritiene pregiudicato dalla decisione muovere alcuna contestazione; e ciò si traduce in un danno da perdita di chances che deve essere liquidato dal Giudice secondo equità.
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