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Società distinte e unicità di impresa: codatorialità e conseguenze

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Spesso accade che, nell’ambito di un gruppo societario o per semplici ragioni di comproprietà o altro, società tra loro distinte operino con una commistione che travalica la semplice sinergia per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività tale da farle considerare, alla giurisprudenza del lavoro, un unico soggetto imprenditoriale ed un unico datore di lavoro per le maestranze impiegate alle dipendenze delle diverse società.
La Suprema Corte è tornata su questo argomento, ribadendo che vi è unicità di impresa qualora:
• la società abbia un unico socio o più soci dello stesso gruppo;
• i medesimi amministratori e dirigenti sono presenti sia nelle varie società;
• le società abbiano un oggetto sociale analogo, occupandosi della medesima attività economica globalmente intesa;
• le comunicazioni di servizio relative alle due attività sono eseguite in modo unitario e sono rivolte indistintamente al personale dell’una o dell’altra società;
• il personale dipendente viene impiegato nell’esecuzione di compiti comuni o comunque afferenti a più società.
Nel caso esaminato, la Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento poiché, riferita all’intero complesso imprenditoriale, la motivazione addotta a giustificazione del licenziamento non era più rispondente alla realtà.

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