Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un giornalista professionista lavorava per 5 anni come collaboratore autonomo nella redazione di un quotidiano. Egli inviava, quindi, una lettera raccomandata al datore di lavoro con cui rivendicava la natura subordinata del rapporto ed il proprio diritto ad essere inquadrato come redattore. Sei giorni dopo la ricezione della comunicazione, l’Editore comunicava al professionista il recesso dal rapporto.
I Giudici hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro e la natura ritorsiva del recesso: si sarebbe, infatti, trattato di una reazione del datore alle giuste rivendicazioni del giornalista. La Corte di Cassazione ha chiarito che la natura ritorsiva del licenziamento era dimostrata da un lasso temporale troppo ristretto tra l’invio della raccomandata con cui il lavoratore aveva chiesto la regolarizzazione del rapporto e la reazione datoriale.
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