Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice era stata licenziata per aver rifiutato la visita medica, organizzata dal datore di lavoro che intendeva assegnarle nuove mansioni. La lavoratrice aveva motivato il proprio rifiuto all’accertamento medico affermando che lo stesso sarebbe stato funzionale all’assegnazione a mansioni inadeguate alla sua professionalità.
La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del rifiuto opposto dalla lavoratrice, sottolineando, da un lato, che disponendo la visita medica il datore di lavoro si era limitato ad adempiere ad un obbligo previsto dalla legge a tutela della sicurezza dei lavoratori e, dall’altro lato, che la dipendente avrebbe in ogni caso potuto impugnare l’asserito illecito demansionamento davanti agli organi competenti.
La Corte ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento condannando la lavoratrice alle spese di lite.
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