Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice veniva licenziata disciplinarmente per aver utilizzato la propria utenza di amministratore del sistema gestionale aziendale per la registrazione – senza autorizzazione del proprio responsabile – di ore di straordinario, di una timbratura in ingresso nonché di una pausa pranzo dalla medesima effettuate.
La lavoratrice impugnava il licenziamento, tuttavia sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva rigettato poiché i comportamenti della dipendente sono stati ritenuti idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, in ragione della loro gravità e intenzionalità ma soprattutto in considerazione delle mansioni svolte dalla dipendente.
La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, ritenendo legittimo il licenziamento e condannando la lavoratrice alle spese.
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