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Licenziamento per ragioni economiche

Il licenziamento individuale fondato sulle medesime ragioni che avevano originato il precedente licenziamento collettivo è nullo

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società licenziava un dipendente per giustificato motivo oggettivo invocando le medesime ragioni che avevano originato il precedente licenziamento collettivo. Il licenziamento individuale era stato comunicato al lavoratore in prossimità della chiusura della procedura collettiva.
Secondo la Suprema Corte, questi ultimi elementi sono indicazione di una condotta elusiva del datore di lavoro e realizzano uno schema fraudolento, vietato dalla legge. Non è infatti consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, oppure ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali, la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che il licenziamento individuale fondato sulle medesime ragioni del licenziamento collettivo è nullo perché in frode alla legge.

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