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Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento è illegittimo se il furto è di modico valore

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Un lavoratore, dipendente di un supermercato, veniva licenziato per aver prelevato e consumato uno snack dall’espositore adiacente alla cassa ove operava, senza pagare il prezzo di Euro 0,70.
Il dipendente agiva in giudizio contestando l’illegittimità del licenziamento in quanto sproporzionato rispetto alla condotta posta in essere ed otteneva la reintegrazione nel posto di lavoro.
La società proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che il licenziamento era legittimo in quanto le previsioni del contratto collettivo applicato prevedevano la sanzione espulsiva in caso di appropriazione di beni aziendali sul luogo di lavoro.
La Suprema Corte, tuttavia, ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare, precisando che le previsioni del contratto collettivo non sono una fonte vincolante in senso sfavorevole al dipendente. Ne deriva che il giudizio di gravità e proporzionalità può essere svolto dal Giudice avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva. Secondo la Corte, quindi, è insufficiente l’indagine limitata alla verifica della riconducibilità del fatto addebitato alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto dal lavoratore, per la sua gravità, sia suscettibile di compromettere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro

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