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Un trasferimento ritorsivo legittima l’astensione dal lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente veniva trasferito ad altra sede. Egli non si presentava sul nuovo luogo di lavoro, manifestando in tal modo la propria opposizione alla decisione aziendale. La datrice procedeva, quindi, al suo licenziamento.
La Corte d’Appello dichiarava la nullità del licenziamento intimato al lavoratore e condannava la Società alla sua reintegra, sostenendo che l’assenza dal luogo di lavoro non era ingiustificata poiché consisteva nel legittimo esercizio del dipendente del potere di autonomia contrattuale a fronte di un trasferimento il cui carattere ritorsivo era stato dimostrato attraverso idonei indici presuntivi.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito ed ha ribadito che l’onere di provare la natura ritorsiva del trasferimento grava sul lavoratore ma può essere assolto anche attraverso presunzioni, come accaduto nel caso in esame.

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