Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio e in misura assoluta. Per conseguenza, il datore risolveva il rapporto di lavoro. Il provvedimento, tuttavia, non veniva notificato al lavoratore, il quale ne acquisiva informalmente una copia presso gli uffici dell’amministrazione.
Il lavoratore impugnava dunque il licenziamento.
Il Giudice di primo grado dichiarava inefficace il licenziamento, qualificandolo come orale, a causa della mancata notifica. La Corte d’Appello, invece, riteneva sussistenti i requisiti della forma scritta e della conoscenza da parte del destinatario, dichiarando l’efficacia del licenziamento dalla data in cui egli ne riceveva copia.
Il lavoratore ricorreva in Cassazione, sostenendo la nullità del licenziamento per difetto di forma scritta, precisando che la copia consegnatagli, senza conformità e senza firma, non valeva a sanare l’omessa comunicazione.
La Corte non ha condiviso la tesi del lavoratore ed ha chiarito che, in tema di forma del licenziamento, la legge esige a pena di inefficacia la forma scritta ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. Pertanto «la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara», non sussistendo per il datore l’onere di adoperare formule sacramentali.
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