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Licenziamento per giusta causa

Proporzionalità del licenziamento e diverso trattamento sanzionatorio per inadempienze similari: il punto della Cassazione

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Un dipendente di una società, mentre guidava l’autovettura di servizio su cui si trovava la gru retrocabina, andava a sbattere, a causa del mal posizionamento di quest’ultima, contro la trave del ponte situato sulla strada provinciale percorsa. La Società datrice che il comportamento del dipendente aveva causato l’incidente e vi ravvisava un grave inadempimento, irrimediabilmente lesivo del vincolo fiduciario, licenziandolo per giusta causa.
Il dipendente impugnava il licenziamento, sostenendo che, per inadempienze simili alla sua, era stato riservato un diverso trattamento ad altri colleghi. In particolare, il lavoratore sosteneva che nel caso in cui si accerti che l’inadempimento è tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, l’identità delle situazioni può privare il licenziamento della sua base giustificativa.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, ha precisato che non è possibile porre a carico del datore di lavoro l’onere di fornire per ciascun licenziamento una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, se nel corso del giudizio non emergono quelle differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori può essere correttamente valorizzata dal Giudice l’esistenza di soluzioni diverse per casi uguali allo scopo di valutare la proporzionalità della sanzione adottata.

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