Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente impugnava il provvedimento di trasferimento disposto dalla datrice per esigenze organizzative, evidenziando la mancata enunciazione contestuale delle motivazioni che avevano spinto la società a porre in essere tale decisione.
La Suprema Corte ha confermato che la comunicazione di trasferimento è soggetta al principio generale della libertà di forma. La comunicazione del trasferimento non deve neppure necessariamente contenere l’indicazione dei motivi sottesi a tale scelta datoriale. Inoltre, non sussiste alcun obbligo in capo alla parte datoriale di rispondere al lavoratore che richieda i motivi giustificativi, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la legittimità del trasferimento venga contestata in giudizio.