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La registrazione di una conversazione sul lavoro è idonea a dimostrare la ritorsività del licenziamento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice dipendente impugnava il licenziamento irrogatole, sostenendone l’illegittimità poiché fondato su addebiti di negligenza ed inefficienza conosciuti e tollerati dalla Società datrice come prassi aziendale fin da prima della sua assunzione. Inoltre sosteneva il carattere ritorsivo del licenziamento producendo in giudizio alcune registrazioni di colloqui avvenuti con un collega.
La Suprema Corte ha ribadito come, secondo costante giurisprudenza, la registrazione di una conversazione sul luogo di lavoro, effettuata all’insaputa dei presenti dal dipendente per ragioni di difesa anche in giudizio, costituisce una legittima fonte di prova nel processo.
A tale scopo è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
• colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che tale conversazione sia realmente avvenuta;
• almeno uno dei soggetti tra cui si è svolta la conversazione deve essere parte in causa.

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