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Malattia e infortunio

L’obbligo di cooperazione del lavoratore in malattia alla luce dei criteri di correttezza e buona fede

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, assente dal lavoro per malattia, in occasione della visita fiscale di controllo, pur presente in casa, non aveva sentito suonare il campanello trovandosi in quel frangente «sotto la doccia». In tal modo, egli aveva di fatto impedito la visita fiscale. Per tale ragione, la datrice di lavoro sanzionava il lavoratore con richiamo scritto. Il lavoratore proponeva ricorso avverso tale provvedimento.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello davano ragione al dipendente, ritenendo sproporzionata la sanzione irrogata, in quanto non risultavano violati gli obblighi di buona fede e correttezza, anche in considerazione del fatto che il lavoratore aveva manifestato piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti.
Anche la Corte di Cassazione ha confermato tali pronunce, precisando che l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.

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